Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista presenti.
Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.
Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale
[*]Il secondo comma dell'art. 81 è stato abrogato dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277. Successivamente l'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 ha abrogato i commi secondo e quarto dell'art. 81, quali risultanti dalla rinumerazione dei commi in seguito all'abrogazione disposta dalla L. 277/1993.