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Testo unico delle leggi elettorali

  • Art. 81

    Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista presenti.

    Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

    Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale

    [*]Il secondo comma dell'art. 81 è stato abrogato dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277. Successivamente l'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 ha abrogato i commi secondo e quarto dell'art. 81, quali risultanti dalla rinumerazione dei commi in seguito all'abrogazione disposta dalla L. 277/1993.